La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nella seduta del 21 dicembre 2011, ha sancito l’accordo (repertorio atti n. 221/CSR) che ha regolamentato gli obblighi per la formazione alla sicurezza sul lavoro dei lavoratori, dei dirigenti, dei preposti e degli autonomi.
LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Decreto Legislativo 81/2008
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nella seduta del 21 dicembre 2011, ha sancito l’accordo (repertorio atti n. 221/CSR) che ha regolamentato gli obblighi per la formazione alla sicurezza sul lavoro dei lavoratori, dei dirigenti, dei preposti e degli autonomi. In particolare, l’accordo ha disciplinato la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell’aggiornamento delle lavoratrici e dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 (cosiddetti autonomi). Ai sensi del rinvio operato dal legislatore nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 34, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ha anche emanato l’accordo 21 dicembre 2011, repertorio atti n. 223/CSR, che ha regolamentato gli obblighi di formazione e di aggiornamento dei datori di lavoro per lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e di protezione dai rischi.
Formazione generale (per tutti i settori ATECO) 4 ore:
Concetti di rischio; danno; prevenzione; protezione; organizzazione della prevenzione aziendale; diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Formazione specifica (Rischio Basso) 4 ore:
Rischi infortuni; meccanici generali; elettrici generali; macchine; attrezzature; cadute dall’alto; rischi da esplosione; rischi chimici: nebbie, oli, fumi, vapori, polveri; etichettatura; rischi cancerogeni; rischi biologici; rischi fisici: rumore; vibrazione; radiazioni; microclima e illuminazione; videoterminali; DPI; organizzazione del lavoro; ambienti di lavoro; stress lavoro-correlato; movimentazione manuale carichi; movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto); segnaletica; emergenze; le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico; procedure esodo e incendi; procedure organizzative per il primo soccorso; incidenti e infortuni mancati; altri rischi.
Classificazione fattore di rischio aziendale
L’accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità di formazione e aggiornamento per la Formazione dei Lavoratori.
Rischio basso:
DURATA MINIMA FORMAZIONE:
La durata minima dei corsi determinato in base ad una classificazione dei rischi aziendali basato su tre categorie: Basso, Medio ed Alto:
L’aggiornamento dei corsi per i lavoratori ha una cadenza quinquennale e la normativa prevede un unico corso di 6 ore per tutte le classi di rischio (basso, medio, alto):
La validità dei corsi sopracitata è pari a cinque anni, dalla data dell’emissione dell’attestato.
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